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D.M. 29/07/2004 n. 248

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 29 luglio 2004, n.248

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivitą di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivitą produttive

- Vista la legge 27 marzo 1992, n.257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

-Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalitą di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanitą;

- Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanitą, la determinazione e la disciplina delle attivitą di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitą produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n.67, recante criteri di ammissibilitą dei rifiuti in discarica;

-Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

-Visti i disciplinari tecnici sulle modalitą per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonchč sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004;

-Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

-Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004; Adotta il seguente regolamento:

Art.1.

1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalitą per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonchč sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.

2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.

4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilitą dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilitą dei rifiuti in discarica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2004 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attivitą produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347 Allegato A DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IM- PIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'Art. 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N.257. INDICE

1. Premessa 2. Definizioni 3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto 4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto 6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto Allegato 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto Allegato 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la natura cristal- lochimica dell'amianto Allegato 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la natura cristallo- chimica dell'amianto

1. Premessa

1. Il presente disciplinare tecnico č stato elaborato sulla base del mandato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della Legge 257 /1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA).

2. I RCA all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dal Dlgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono classificati in base alla loro provenienza; i RCA delle categorie e/o attivitą generatrici di rifiuti indicate nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i codici di cui alla tabella stessa. 3. Le modalitą di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi per il controllo delle attivitą di trattamento di RCA, suddivisi in due categorie di trattamento:

- A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto, o modificandola in modo parziale; la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, č comunque lo smaltimento in discarica.

-B -trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolositą connessa ai minerali di amianto; la destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima.

2. Definizioni

1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4

b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5

c) amosite: CAS n. 12172-73-5

d) autofillite: CAS n. 77536-67-5

e) actinolite: CAS n. 77536-66-4

f) tremolite: CAS n. 77536-68-6 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 257/92.

2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Trattamenti: i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

4. Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica: il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima.

5. Stabilizzazione: processi che modificano la pericolositą delle sostanze contenute nei rifiuti. Un rifiuto č considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

6. Riutilizzo come materia prima: attivitą successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.

7. Impianto di discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchč qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno. 3 Gestione dei rifiuti contenenti amianto.

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n 22 nonchč alla disciplina specifica relativa all'amianto.

2. Le modalitą tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica.

3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.

4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanitą: 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999.

5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 -bonifica dei beni contenenti amianto- sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n 01.

6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti.

7. Come stabilito dalla Decisione del Consiglio delle Comunitą Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3, e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilitą dei rifiuti in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 ( materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove.

8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/ uguale a 0.6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati; pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi.

9. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n 36 " Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e dal sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitą produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 Criteri di ammissibilitą dei rifiuti in discarica".

 

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